Art. 389
Trattato

Art. 389

67 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-389 Il numero dei membri del Comitato economico e sociale non è superiore a trecentocinquanta. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che determina la composizione del Comitato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-389