Trattato›Sez. 2
Art. 387
302 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-387
Il Comitato delle regioni designa tra i membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni e mezzo.
Esso è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di sua iniziativa.
Esso adotta il suo regolamento interno.
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