Art. 366
Trattato

Art. 366

47 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-366 Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dell'Unione europea dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato. Tuttavia essa, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell'atto annullato che devono essere considerati definitivi.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-366