Trattato
Art. 354
35 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-354
La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può adottare una decisione europea per aumentare il numero degli avvocati generali.
L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, richiedono il suo intervento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-354