Art. 350
Trattato

Art. 350

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In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-350 Fatto salvo l'articolo I-28, paragrafo 4, le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente, in conformità dell'articolo I-27, paragrafo 3. Il presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorità.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-350