Art. 35 · Atti non legislativi
TrattatoTitolo VCapo I

Art. 35

183 / 946

Atti non legislativi

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo I-35 Atti non legislativi 1. II Consiglio europeo adotta decisioni europee nei casi previsti dalla Costituzione. 2. 11 Consiglio e la Commissione, in particolare nei casi previsti dagli articoli I-36 e I-37, e la Banca centrale europea nei casi specifici previsti dalla Costituzione, adottano regolamenti o decisioni europei. 3. Il Consiglio adotta raccomandazioni. Delibera su proposta della Commissione in tutti i casi in cui la Costituzione prevede che adotti atti su proposta della Commissione. Delibera all'unanimità nei settori nei quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione. La Commissione, e la Banca centrale europea nei casi specifici previsti dalla Costituzione, adottano raccomandazioni.
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