Trattato
Art. 349
30 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-349
Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia su istanza del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o della Commissione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-349