Art. 345
Trattato

Art. 345

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In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-345 Il Consiglio, a maggioranza semplice, può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporgli tutte le proposte del caso. Se la Commissione non presenta una proposta, ne comunica le motivazioni al Consiglio.
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