Art. 337
TrattatoTitolo VICapo ISez. 1

Art. 337

226 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-337 1. Il Consiglio europeo e il Consiglio sono ascoltati dal Parlamento europeo, secondo le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio europeo e da quello del Consiglio. 2. La Commissione può assistere a tutte le sedute del Parlamento europeo e essere ascoltata a sua richiesta. Essa risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dal Parlamento europeo o dai membri di questo. 3. Il Parlamento europeo, in seduta pubblica, procede all'esame della relazione generale annuale, che gli è sottoposta dalla Commissione.
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