Trattato›Titolo VI›Capo I›Sez. 1
Art. 335
224 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-335
1. II Parlamento europeo elegge il mediatore europeo. In conformità dell'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d) e dell'articolo I-49, questi è abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, ad esclusione della Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.
Conformemente alla sua missione, il mediatore, di sua iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il mediatore constati un caso di cattiva amministrazione, investe della questione l'istituzione, organo o organismo interessato, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Il mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione, organo o organismo interessato. La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell'indagine.
Ogni anno il mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle indagini.
2. Il mediatore è eletto dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura. Il mandato è rinnovabile.
Il mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.
3. Il mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza.
Nell'adempimento dei suoi doveri non sollecita nè accetta istruzioni da alcuna istituzione, organo o organismo. Per tutta la durata del mandato, il mediatore non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o no.
4. Una legge europea del Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore.Il Parlamento europeo delibera di sua iniziativa, previo parere della Commissione e approvazione del Consiglio.
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