Art. 333
TrattatoTitolo VICapo ISez. 1

Art. 333

222 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-333 Nell'ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei membri che lo compongono, può costituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare, fatte salve le attribuzioni conferite dalla Costituzione ad altre istituzioni o organi, le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione, salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi a una giurisdizione e fino all'espletamento della procedura giudiziaria. La commissione temporanea d'inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione. Una legge europea del Parlamento europeo fissa le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta. Il Parlamento europeo delibera di propria iniziativa previa approvazione del Consiglio e della Commissione.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-333