Trattato›Capo VII
Art. 327
434 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-327
1. L'Unione attua ogni utile forma di cooperazione con gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.
L'Unione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con altre organizzazioni internazionali.
2. Il ministro degli affari esteri dell'Unione e la Commissione sono incaricati dell'attuazione del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-327