Art. 323
TrattatoCapo VI

Art. 323

430 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-323 1. L'Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora la Costituzione lo preveda o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dalla Costituzione, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata. 2. Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-323