Art. 319
TrattatoSez. 2

Art. 319

299 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-319 1. Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, in particolare gli articoli da III-316 a III-318, l'Unione conduce azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo. Tali azioni sono coerenti con la politica di sviluppo dell'Unione e sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna. Le azioni dell'Unione e degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente. 2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per l'attuazione del paragrafo 1. 3. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati. Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi.
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