Art. 318
TrattatoCapo IVSez. 1

Art. 318

427 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-318 1. Per favorire la complementarità e l'efficacia delle azioni, l'Unione e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi di aiuto, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. Essi possono intraprendere azioni congiunte. Gli Stati membri contribuiscono, se necessario, all'attuazione dei programmi di aiuto dell'Unione. 2. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1. 3. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali.
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