Art. 304
TrattatoCapo IISez. 1

Art. 304

167 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-304 1. Il ministro degli affari esteri dell'Unione consulta e informa il Parlamento europeo conformemente all'articolo I-40, paragrafo 8 e all'articolo I-41, paragrafo 8. Egli provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. I rappresentanti speciali possono essere associati all'informazione del Parlamento europeo. 2. il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio e al ministro degli affari esteri dell'Unione. Esso procede due volte all'anno a un dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune.
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