Trattato›Capo II›Sez. 1
Art. 301
164 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-301
1. Quando il Consiglio europeo o il Consiglio ha definito un approccio comune dell'Unione ai sensi dell'articolo I-40, paragrafo 5, il ministro degli affari esteri dell'Unione e i ministri degli affari esteri degli Stati membri coordinano le attività nell'ambito del Consiglio.
2. Le missioni diplomatiche degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali cooperano tra di loro e contribuiscono alla formulazione e all'attuazione dell'approccio comune di cui al paragrafo 1.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-301