Art. 298
TrattatoCapo IISez. 1

Art. 298

161 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-298 Il Consiglio adotta decisioni europee che definiscono la posizione dell'Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinché le politiche nazionali siano conformi alle posizioni dell'Unione.
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