Art. 294
TrattatoCapo IISez. 1

Art. 294

157 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-294 1. Nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna, l'Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza. 2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca. Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la reciproca solidarietà politica. Si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da comprometterne l'efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali. Il Consiglio e il ministro degli affari esteri dell'Unione provvedono affinché detti principi siano rispettati. 3. L'Unione conduce la politica estera e di sicurezza comune: a) definendo gli orientamenti generali, b) adottando decisioni europee che definiscono: i) le azioni che l'Unione deve intraprendere, ii) le posizioni che l'Unione deve adottare, iii) le modalità di attuazione delle decisioni europee di cui ai punti i) e ii), c) rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro politica.
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