Trattato›Capo II›Sez. 1
Art. 294
157 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-294
1. Nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna, l'Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza.
2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca.
Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la reciproca solidarietà politica. Si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da comprometterne l'efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali.
Il Consiglio e il ministro degli affari esteri dell'Unione provvedono affinché detti principi siano rispettati.
3. L'Unione conduce la politica estera e di sicurezza comune:
a) definendo gli orientamenti generali,
b) adottando decisioni europee che definiscono:
i) le azioni che l'Unione deve intraprendere,
ii) le posizioni che l'Unione deve adottare,
iii) le modalità di attuazione delle decisioni europee di cui ai punti i) e ii),
c) rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro politica.
Storico versioni
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