Trattato›Titolo IV
Art. 291
137 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-291
Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta all'unanimità, muovendo dalle realizzazioni acquisite nell'ambito dell'associazione tra i paesi e territori e l'Unione, le leggi, leggi quadro, regolamenti e decisioni europei relativi alle modalità e alla procedura dell'associazione tra i paesi e territori e l'Unione.
Tali leggi e leggi quadro sono adottate previa consultazione del Parlamento europeo.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-291