Art. 287
TrattatoTitolo IV

Art. 287

133 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-287 L'associazione persegue gli obiettivi seguenti: a) gli Stati membri applicano agli scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano tra di loro in virtù della Costituzione; b) ciascun paese o territorio applica agli scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi e territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari; c) gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo dei paesi e territori; d) per gli investimenti finanziati dall'Unione, la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori; e) nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori, il diritto di stabilimento dei cittadini e delle società è regolato conformemente alle disposizioni del titolo III, capo I, sezione 2, sottosezione 2 relativa alla libertà di stabilimento e in applicazione delle procedure previste in tale sottosezione, nonché su una base non discriminatoria, fatti salvi gli atti adottati in virtù dell'articolo III-291.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-287