Trattato›Sez. 5
Art. 283
377 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-283
1. L'Unione attua una politica di formazione professionale che
sostiene e completa le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale.
L'azione dell'Unione è intesa:
a) a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale;
b) a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro;
c) a facilitare l'accesso alla formazione professionale e a favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani;
d) a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione professionale e imprese;
e) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri.
2. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione professionale.
3. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo:
a) la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale;
b) il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-283