Art. 277
TrattatoSez. 5

Art. 277

375 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-277 Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le autorità competenti degli Stati membri di cui agli articoli III-270 e III-275 possono operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorità di quest'ultimo. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
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