Trattato›Sez. 5
Art. 277
375 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-277
Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le autorità competenti degli Stati membri di cui agli articoli III-270 e III-275 possono operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorità di quest'ultimo. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-277