Trattato›Sez. 4
Art. 272
343 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-272
La legge o legge quadro europea può stabilire misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
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