Trattato›Capo IV
Art. 262
422 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-262
Il presente capo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-262