Art. 260
TrattatoCapo IV

Art. 260

420 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-260 Fatti salvi gli articoli da III-360 a III-362, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti o decisioni europei che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell'Unione di cui al presente capo, in particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento reciproco. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati dei contenuti e dei risultati di tale valutazione.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-260