Trattato›Sez. 7
Art. 245
397 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-245
1. La presente sezione si applica ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili.
2. La legge o legge quadro europea può stabilire le opportune misure per la navigazione marittima e aerea. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-245