Art. 245
TrattatoSez. 7

Art. 245

397 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-245 1. La presente sezione si applica ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili. 2. La legge o legge quadro europea può stabilire le opportune misure per la navigazione marittima e aerea. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
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