Art. 243
TrattatoSez. 7

Art. 243

395 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-243 Le disposizioni della presente sezione non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di Germania, sempre che tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che abroga il presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-243