Art. 230
TrattatoSez. 4

Art. 230

338 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-230 1. La sezione relativa alle regole di concorrenza è applicabile alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dalla legge o legge quadro europea conformemente all'articolo III-231, paragrafo 2, tenuto conto degli obiettivi previsti all'articolo III-227. 2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare un regolamento europeo o una decisione europea che autorizzano la concessione di aiuti: a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali, b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-230