Trattato›Sez. 4
Art. 229
337 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-229
Per consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo III-227, può essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune:
a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziati in comune,
b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-229