Art. 225
TrattatoSez. 4

Art. 225

333 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-225 L'Unione definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione direttamente connessi con tali prodotti. I riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura e l'uso del termine "agricolo" si intendono applicabili anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-225