Trattato›Sez. 3
Art. 222
313 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-222
Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo e alla riconversione delle regioni industriali in declino.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-222