Art. 222
TrattatoSez. 3

Art. 222

313 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-222 Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo e alla riconversione delle regioni industriali in declino.
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