Art. 221
TrattatoSez. 3

Art. 221

312 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-221 Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo III-220. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione e l'attuazione del mercato interno tengono conto di tali obiettivi e concorrono alla loro realizzazione. L'Unione sostiene questa realizzazione anche con l'azione che svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti. La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di appropriate proposte. La legge o legge quadro europea può stabilire qualunque misura specifica al di fuori dei fondi, fatte salve le misure adottate nell'ambito delle altre politiche dell'Unione. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
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