Art. 219
TrattatoSez. 2

Art. 219

289 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-219 1. Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito un Fondo sociale europeo che ha l'obiettivo di promuovere all'interno dell'Unione le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori e di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale. 2. La Commissione amministra il Fondo. In tale compito è assistita da un comitato, presieduto da un membro della Commissione e composto da rappresentanti degli Stati membri e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. 3. La legge europea stabilisce le misure di applicazione relative al Fondo. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-219