Trattato›Capo III
Art. 203
191 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-203
L'Unione e gli Stati membri, in base alla presente sezione, si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo I-3.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-203