Trattato›Sez. I
Art. 181
402 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-I81
1. È vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate "banche centrali nazionali"), a istituzioni, organi o organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri, enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri. E altresì vietato l'acquisto diretto presso i medesimi di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali.
2. Il paragrafo 1 non si applica agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di liquidità da parte delle banche centrali, ricevono dalle banche centrali nazionali e dalla Banca centrale europea lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-181