Trattato
Art. 169
21 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-169
Il Consiglio, su proposta iella Commissione, può adottare regolamenti europei per l'applicazione degli articoli III-167 e III-168 e per fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo III-168, paragrafo 3 e le categorie di aiuti che sono dispensate dalla procedura prevista in tale paragrafo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-169