Art. 16 · Politica estera e di sicurezza comune
TrattatoTitolo III

Art. 16

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Politica estera e di sicurezza comune

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo I-16 Politica estera e di sicurezza comune 1. La competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune. 2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca e rispettano l'azione dell'Unione in questo settore. Si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia.
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