Art. 159
TrattatoSez. 4

Art. 159

328 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-159 Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'unione economica e monetaria, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti o decisioni europei che istituiscono misure di salvaguardia nei confronti di paesi terzi, per un periodo non superiore a sei mesi, se tali misure sono strettamente necessarie. Esso delibera previa consultazione della Banca centrale europea.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-159