Art. 15 · Coordinamento delle politiche economiche e occupazionali
TrattatoTitolo III

Art. 15

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Coordinamento delle politiche economiche e occupazionali

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo I-15 Coordinamento delle politiche economiche e occupazionali 1. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione. A tal fine il Consiglio dei ministri adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche. Agli Stati membri la cui moneta è l'euro si applicano disposizioni specifiche. 2. L'Unione prende misure per assicurare il coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati membri, in particolare definendo gli orientamenti per dette politiche 3. L'Unione può prendere iniziative per assicurare il coordinamento delle politiche sociali degli Stati membri.
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