Trattato
Art. 148
12 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-148
Gli Stati membri si sforzano di procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtù della legge quadro europea adottata in applicazione dell'articolo III-147, paragrafo 1, quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.
La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-148