Art. 147
Trattato

Art. 147

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In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-147 1. La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio. E adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. 2. Nella legge quadro europea di cui al paragrafo 1 sono in generale considerati con priorità i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci.
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