Trattato
Art. 142
6 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-142
Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione sono equiparate, ai fini dell'applicazione della presente sottosezione, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.
Per "società" si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-142