Art. 141
Trattato

Art. 141

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In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-141 1. La legge quadro europea facilita l'accesso alle attività autonome e l'esercizio di queste. È intesa: a) al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli, b) al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste. 2. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni è subordinata al coordinamento delle condizioni d'esercizio di tali professioni nei vari Stati membri.
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