Art. 139
Trattato

Art. 139

3 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-139 La presente sottosezione non si applica, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, alle attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. La legge o legge quadro europea può escludere talune attività dall'applicazione delle disposizioni della presente sottosezione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-139