Art. 137
Trattato

Art. 137

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In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-137 Nel quadro della presente sottosezione, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro sono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti nel territorio di un altro Stato membro. I cittadini di uno Stato membro hanno il diritto di accedere, nel territorio di un altro Stato membro, alle attività autonome e di esercitarle, nonché di costituire e gestire imprese, in particolare società ai sensi dell'articolo III-142, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione dello Stato membro di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatta salva la sezione 4 relativa ai capitali e ai pagamenti.
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