Trattato›Titolo III›Capo I›Sez. I
Art. 131
118 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-131
Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato interno abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può essere indotto a prendere nell'eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-131