Art. 127
TrattatoTitolo II

Art. 127

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In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-127 Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire la tutela diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi prevista all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera c). Gli Stati membri avviano i negoziati internazionali necessari per assicurare tale tutela. Una legge europea del Consiglio può stabilire le misure necessarie per facilitare tale tutela. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
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