Trattato›Titolo II
Art. 127
99 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-127
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire la tutela diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi prevista all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera c).
Gli Stati membri avviano i negoziati internazionali necessari per assicurare tale tutela.
Una legge europea del Consiglio può stabilire le misure necessarie per facilitare tale tutela. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-127