Art. 125
TrattatoTitolo II

Art. 125

97 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-125 1. Se un'azione dell'Unione risulta necessaria per facilitare l'esercizio del diritto, di cui all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera a), di libera circolazione e di libero soggiorno per ogni cittadino dell'Unione e salvo che la Costituzione non abbia previsto poteri di azione al riguardo, la legge o legge quadro europea può stabilire misure a tal fine. 2. Agli stessi fini enunciati al paragrafo 1 e salvo che la Costituzione non abbia previsto poteri di azione a tale scopo, una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire misure relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato e misure relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
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