Art. 120
TrattatoParte IIITitolo I

Art. 120

265 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-120 Nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche e azioni dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-120